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[1]L'agente compilera' pei fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositera' all'Ufficio comunale. Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, invitera' i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.
[2]I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all'Ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008
