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[1]Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvedera' mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1889-90 e nei bilanci degli anni successivi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dato a Roma, addi' 11 luglio 1889.
[4]UMBERTO.
[5]F. Seismit-Doda.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008
