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A coloro che, uniformandosi alle disposizioni della presente legge, facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denunzie, non saranno inflitte le multe, nelle quali risultera' essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunzie relative ai redditi accertati precedentemente.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008
