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Gli aumenti e le diminuzioni d'imposta di cui e' parola nell'art. 5 dell'alleg. F alla legge 11 agosto 1870, N. 5784, avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati, od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denunzia o l'accertamento.
Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 1 gennaio 1960
