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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, N. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, N. 5784, della legge 6 giugno 1877, N. 3864, e della presente.

[2]I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1891.

Testo in vigore dal 13 luglio 1889 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art1 · fonte del testo

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