Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 1924 al 9 ottobre 2010. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorita' per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa e' punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-22;693~art18 · fonte del testo
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