Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue:
[5]Articolo unico.
[6]Le disposizioni dell'articolo unico della legge 22 giugno 1913, n. 747, sono estese agli ex-agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, promossi ufficiali d'ordine in virtu' dell'art. 38 della legge 19 luglio 1907, n. 515, o in seguito ad esame, i quali, nella precedente qualita' di agenti, subirono la riduzione dell'assegno.
[7]Le quote di assegno reintegrate si perdono o si riducono al momento di una successiva promozione a stipendio superiore conseguito o da conseguire.
[8]E' approvata la maggiore assegnazione di L. 24.720,75 sul capitolo 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1914-915.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Riccio - Carcano.
[13]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
