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[1]Qualunque altro lavoro a scopi diversi da quelli sopra accennati dovra' essere denunciato un mese prima del suo inizio al prefetto, il quale potra' opporsi alla sua esecuzione con decreto motivato provvisoriamente eseguibile.
[2]Decorso il termine suddetto senza opposizione del prefetto, il lavoro potra' essere iniziato.
[3]In caso di urgenza il prefetto potra' permettere la immediata esecuzione del lavoro.
Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
