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Il decreto del prefetto che autorizza l'esecuzione dei lavori non potra' essere rilasciato senza il parere dell'ufficio delle miniere e del Consiglio sanitario provinvinciale, e se non sara' stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali i lavori potrebbero dar luogo.
Testo in vigore dal 8 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
