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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La riduzione del numero degli ufficiali subalterni di fanteria, secondo il prescritto dell'articolo 1, tabella IV, della legge 28 giugno 1897, n. 225, dovra' essere compiuta non piu' tardi del 31 dicembre 1901.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1898.
[9]UMBERTO.
[10]A. Di San Marzano.
[11]Visto, Il Guardasigilli: G. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1898 al 16 dicembre 2009
