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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1908, continuera' ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7-bis della legge 17 luglio 1910, n. 538.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 8 giugno 1911.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]A. Di San Giuliano.
[11]Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 20 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
