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La proroga di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 13 aprile 1911, n. 311, va estesa anche al termine e per le facolta' di cui all'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1910, n. 684.
Testo in vigore dal 6 agosto 1912 al 16 dicembre 2009
