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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]«La facolta' concessa al Governo del Re con la legge 25 giugno 1918, n. 853, per l'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1918-919 e' prorogata sino a che gli stati di previsione, presentati alla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1918, non sieno tradotti in legge».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1919.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]SONNINO.

[14]Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-01-05;7~art1 · fonte del testo

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