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[1]Le disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080 in quanto non abbiano gia' avuto completa esecuzione e non sia diversamente disposto con la presente legge sono prorogate a tutto il 30 giugno 2
[2]Il Governo del Re pubblichera', entro il 30 settembre 1922, le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921, con le relative norme di carriera, tenuto conto, agli eletti del quarto comma dell'art. 1 della legge medesima, dell'assegno temporaneo mensile concesso dall'art. 14 predetto, escluse le indennita' di carica, di funzioni o gli altri speciali trattamenti.
[3]E' data facolta' al Governo del Re di stabilire entro il 31 dicembre 1922 il trattamento economico relativo al personale contemplato all'art. 15 della legge precitata, nonche' al personale della magistratura giudiziaria, e delle magistrature del Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dell'Avvocatura erariale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 dicembre 1922, n. 1601
2La L. 3 dicembre 1922, n. 1601 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La presente legge andra' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Nello stesso giorno cesseranno di aver vigore la legge 13 agosto 1921, numero 1080, la proroga della legge stessa accordata dall'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, e ogni altra disposizione contraria alla presente legge".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
