Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, e' prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 novembre 1922, n. 1549
1La L. 30 novembre 1922, n. 1549 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine, di cui all'art. 1 della legge 22 agosto 1922, n. 1169, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati, e' prorogato sino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1922 al 16 dicembre 2009
