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[1]E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 21 dicembre 1915.

[4]TOMASO DI SAVOIA.

[5]Salandra - Cavasola - Daneo - Corsi - Ciuffelli - Martini - Zupelli - Sonnino - Orlando - Barzilai.

[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1915-12-21;1774~art5 · fonte del testo

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