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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' prorogata, fino al giorno in cui andra' in vigore, la legge sui provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario, e non oltre il 31 gennaio 1900, la durata dell'applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 15 agosto 1897, n. 383.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato,
[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1899.
[9]UMBERTO.
[10]LACAVA. BOSELLI. SALANDRA.
[11]Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
Testo in vigore dal 30 giugno 1899 al 16 dicembre 2009
