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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I termini fissati dalla legge 25 luglio 1909, n. 574, sono prorogati fino al 30 giugno 1910. 1
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1909.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Arlotta - Guicciardini - Luzzatti.
[11]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 giugno 1910, n. 360
1La L. 30 giugno 1910, n. 360 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini fissati dalla legge 25 luglio 1909, n. 574, prorogati con legge 30 dicembre 1909, n. 806, sono nuovamente protratti fino al 31 dicembre 1910".
Testo in vigore dal 16 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
