Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Alle vedove con figli minorenni verra' corrisposta l'annua pensione di lire cinquecento sino a che i figli non avranno tutti compiuti gli anni ventuno, e cio' avverandosi, la pensione alla vedova sara' ridotta a lire trecento.
[2]Nella stessa somma di lire trecento sara' corrisposta la pensione alle vedove senza prole ed in uguale somma complessiva agli orfani di ambedue i genitori, qualunque sia il loro numero, fino a che il minore abbia raggiunto l'eta' di ventun anno compiuti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009
