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[1]Alle vedove con figli minorenni verra' corrisposta l'annua pensione di lire cinquecento sino a che i figli non avranno tutti compiuti gli anni ventuno, e cio' avverandosi, la pensione alla vedova sara' ridotta a lire trecento.

[2]Nella stessa somma di lire trecento sara' corrisposta la pensione alle vedove senza prole ed in uguale somma complessiva agli orfani di ambedue i genitori, qualunque sia il loro numero, fino a che il minore abbia raggiunto l'eta' di ventun anno compiuti.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1886-12-26;4239~art2 · fonte del testo

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