Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta dallo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

[2]La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

[3]Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione si impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 35.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art9 · fonte del testo

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