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[1]Il ministro dei lavori pubblici ha facolta' di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta dallo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.
[2]La restituzione e' fatta in un numero di annualita' non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.
[3]Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione si impegnano le annualita' pattuite sul fondo di cui all'art. 35.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
