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[1]Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe si provvede dal Consorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.
[2]Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.
[3]La vigilanza dei lavori e' affidata al genio civile ed il concorso dello Stato puo' essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
