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[1]In conformita' al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune e' determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi, ed e' pagato in cinque annualita' a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori.
[2]Se pero' il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, e' in corrispondenza aumentato il numero delle annualita' in cui va ripartito il contributo predetto.
[3]Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote e' definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa prevista sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggior contributo da loro dovuto puo' essere ripartito in non meno di cinque annualita', mediante decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
