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[1]Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, e' approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.
[2]Contro tale decreto e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
