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[1]Nelle vie navigabili inscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.
[2]Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[3]Quando, anziche' con opere di ristabilimento convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
