Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato:

  • a)a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui agli articoli 78 e 92 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523;
  • b)a riunire in testo unico le disposizioni delle legge relative alla navigazione e fluitazione sui fiumi, laghi e canali in quanto non sieno contrarie alla presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]RUBINI - SALANDRA - LUZZATTI - ARLOTTA - BETTOLO.

[6]Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art41 · fonte del testo

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