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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui agli articoli 78 e 92 del testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523;
- b)a riunire in testo unico le disposizioni delle legge relative alla navigazione e fluitazione sui fiumi, laghi e canali in quanto non sieno contrarie alla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]RUBINI - SALANDRA - LUZZATTI - ARLOTTA - BETTOLO.
[6]Visto, Il guardasigilli: SCIALOJA.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
