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[1]Nel testo unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, sono portate le seguenti variazioni:
- a)l'art. 4 e' cosi' modificato: «Sono a carico dello Stato le opere che hanno per unico oggetto la conservazione dell'alveo dei fiumi di confine.
[2]«Lo Stato sostiene pure le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni»;
- b)le facolta' attribuite ai prefetti dagli articoli 95, 97 e 101 sono esercitate dal ministero dei lavori pubblici per i corsi d'acqua navigabili;
- c)sono abrogati il capoverso c) dell'art. 5, gli articoli 13, 70 e 77 ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 14 novembre 1962
