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Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della presente legge si trovino gia' classificati e parificati ai marittimi restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della legge, provveduto alla classificazione di cui all'art. 2 e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 542.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
