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Quando, anziche' con le opere di ristabilimento, di cui all'art. 35, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verra' dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
