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Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, lo Stato continuera' a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 5 del testo unico della legge 25 luglio 1904, n. 523, alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine all'esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtu' degli articoli 93, 94 lettera c) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato F).
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
