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Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici puo' essere autorizzata:
- a)l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di L. 1, stabilito dall'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Societa', di cui agli articoli 9, 20 e 21 della presente legge;
- b)l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
