Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Con leggi speciali saranno autorizzate le somme necessarie per la esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvedera' coi fondi all'uopo stanziati annualmente nella parte ordinaria del bilancio stesso.
[2]Per le opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi negli elenchi delle opore idrauliche di prima e seconda categoria e' autorizzata la spesa di L. 10,000,000 da inscriversi per 3,000,000 in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912 e per 4,000,000 nell'esercizio 1912-913, nella parte straordinaria del bilancio stesso. I suddetti stanziamenti saranno costituiti per un milione in ogni esercizio da prelevamenti sull'assegnazione di cui all'art. 1° della legge 21 giugno 1906, n. 238, e per 2 milioni in ciascuno degli esercizi 1910-911 e 1911-912, e per 3 milioni nell'esercizio 1912-913 da assegnazioni in eccedenza al limite stabilito dall'art. 1° sopra citato.
[3]Il Governo e' autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite di un milione per l'esercizio 1910-911 e nel limite che sara' d'anno in anno determinato con la legge di bilancio per gli esercizi successivi.
[4]Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente in distinti capitoli i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi, tasse e proventi a norma della presente legge.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
