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[1]Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da lire cento a lire tremila e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorita' competente non sia ordinata la riduzione in pristino.
[2]Il contravventore e' inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'istessa via navigabile.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
