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[1]Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presente legge, sono versate nei modi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.
[2]I contributi a carico di altri enti, di Societa' e particolari individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
