Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]L'approvazione da parte della competente autorita', dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilita'.
[2]I progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 8 e 13 compilati dai Consorzi, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
