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[1]Ove lo permettano la sicurezza e regolarita' dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tramviarie:
- a)quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie o di navigazione sia fatta richiesta d'eseguirle a proprie spese;
- b)o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunita'.
[2]In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove cui all'art. 3 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
