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[1]La determinazione dell'annualita' o della sovvenzione annua di cui agli articoli 9, 21 e 24, e' fatta a norma del comma 3° dell'articolo 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.
[2]Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Societa' per azioni, concessionarie di opere e mezzi di navigazione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
