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[1]La concessione e' fatta mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
[2]Per le opere e per gl'impianti in canali navigabili patrimoniali, il decreto Reale di concessione e' fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.
[3]Per le concessioni relative alle linee navigabili della terza e della quarta classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sara' necessario per le linee navigabili della terza classe quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al primo comma dell'art. 12.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
