Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunita' della nuova opera o del nuovo impianto.

[2]Contro tale decreto il concessionario puo' ricorrere alla sezione V del Consiglio di Stato.

[3]Egli e' pero' tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa anche fortuita o di forza maggiore.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art26 · fonte del testo

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