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[1]Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione, col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse di cui al capo III della presente legge, meno le tasse di pedaggio, di cui all'art. 19.

[2]Ove occorra un supplemento di corrispettivo puo' essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri rispettivamente imposti dalla presente legge, restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 19.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art24 · fonte del testo

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