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[1]Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione, col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse di cui al capo III della presente legge, meno le tasse di pedaggio, di cui all'art. 19.
[2]Ove occorra un supplemento di corrispettivo puo' essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri rispettivamente imposti dalla presente legge, restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 19.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
