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[1]I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi soltanto dopo che siano stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilita' dei fondi stanziati.
[2]L'approvazione e' data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
