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Quando il contratto intercede tra la Societa' ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo puo' cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non e' tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni gia' assunti nei rapporti del Consorzio.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
