Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Societa' e lo Stato per le linee navigabili della prima e della seconda classe, e tra la Societa' ed i rispettivi Consorzi per le linee della terza e della quarta classe.
[2]Quando il contratto intercede tra la Societa' e lo Stato, la restituzione e' fatta in un numero di annualita', comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Societa' colle Provincie ed i Comuni contribuenti nei soli rapporti tra loro se l'anticipazione e' fatta per vie navigabili della seconda classe. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione e' limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia ceduto il credito che lo Stato ha in virtu' dell'art. 5 della presente legge verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
