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[1]E' autorizzata la costituzione di Societa' tra Provincie, Comuni ed altri enti, Societa' commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

[2]L'atto costitutivo della Societa' e lo statuto da cui sara' retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art20 · fonte del testo

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