Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' al Governo del Re, per un periodo di cinque anni dalla promulgazione della presente legge, di provvedere alla inscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potra' esser fatta se non per legge.
[2]La inscrizione e' fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:
- a)di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;
- b)di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe, e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.
[3]I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprieta'.
[4]Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
