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[1]Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5, lettera b) della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' ammessa sulle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi per regolamento.
[2]Tale tassa da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 17, secondo capoverso, cessa d'avere applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 18, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Provincie e dei Comuni dagli articoli 5, 8 e 13.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
