Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 16 e 17, ed i proventi che durante il periodo di cinquant'anni possono ritrarsi da nuove o maggiori portate di acqua utilizzabili per irrigazione, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti a norma degli articoli 5, 8 e 13.
[2]Quando pero' gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi e' attribuito all'ente cui appartiene il canale.
[3]Ammortizzato il capitale d'impianto:
- a)i contributi di cui all'art. 16 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;
- b)le tasse di cui all'art. 17 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;
- c)la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, e' devoluta agli enti che concorsero nella spesa in ragione delle rispettive quote sino al termine dei 50 anni.
[4]Trascorsi 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
