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[1]Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.
[2]Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
[3]Contro tali decreti e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
