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[1]E' pur data facolta' di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.

[2]Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che e' riscosso nelle forme e coi privilegi stabiliti per le imposte dirette, e costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

[3]Contro l'atto col quale viene imposto il contributo di cui nel presente articolo e' ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art16 · fonte del testo

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