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[1]Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si puo' procedere, coll'osservanza delle formalita' di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.

[2]L'indennita' da corrispondersi all'espropriato consiste nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-01-02;9~art15 · fonte del testo

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