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[1]Il Consorzio puo' essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purche' ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.
[2]In tal caso e' obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'art. 9.
Testo in vigore dal 27 gennaio 1910 al 22 dicembre 2008
